REQUISITI DEI DOCENTI SICUREZZA

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
f) predisporre il verbale della verifica finale;
g) predisporre l’attestato di formazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
presenza fisica
video conferenza sincrona
e-learning
modalità mista.


REQUISITI DEI DOCENTI SICUREZZA. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti per i formatori