CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli: A e B.
I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C.

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008

RSPP

TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)

Di seguito si riportano i titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza del modulo A e del modulo B (comune e specialistico):

• laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

• laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

• laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;

• laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza relativamente a ciascun modulo (moduli A-BC):
• partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo. L’esonero di cui al presente punto deve risultare da certificazione emessa dall’Università ove viene dichiarata l’equivalenza dei percorsi formativi ai contenuti ed alla durata previsti dal presente accordo.

Sono altresì esonerati dalla frequenza dei moduli (A-B-C) coloro che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.


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