Formazione lavoratori e reparti produttivi

Formazione lavoratori: il rischio è sempre basso se non si accede ai reparti produttivi

L’Accordo dispone, fra le altre, una condizioni particolare: possono frequentare corsi di formazione previsti per il rischio basso (di durata minima di 4 ore) i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio individuato per l’Azienda, svolgano mansioni che non comportino la loro “presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi” (ad esempio gli impiegati amministrativi).

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L’Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, prevede che i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso…

Nell’ottica “partecipativa” propria del D.Lgs. n.81/2008 e s. m. i., a formazione dei lavoratori rappresenta lo strumento più idoneo per garantire un più elevato livello di protezione ed è, oltre che un diritto, un obbligo per lo stesso lavoratore.

La formazione dei lavoratori, sulla base dell’Accordo Stato Regioni del Gennaio 2011, si articola in due moduli distinti:

1. la formazione di carattere generale, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attività;
2. la formazione specifica, di durata minima variabile di 4, 8, 12 ore, secondo la macrocategoria di rischio in cui ricade l’azienda (rispettivamente basso, medio, alto), in base alla classificazione ATECO dei settori, di cui all’Allegato 2.

Se tale criterio consente di stabilire con una certa rapidità la durata minima dei percorsi formativi, alquanto generico è invece riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i lavoratori, che potranno essere individuati solo a seguito di una corretta ed esaustiva valutazione dei rischi. Sul punto l’Accordo precisa che la trattazione dei rischi indicati per la formazione specifica va declinata secondo “la loro effettiva presenza” nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio, dovendo contenuti e durata dei percorsi formativi essere “subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.

Si dovrà peraltro puntare a garantire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

L’Accordo dispone, fra le altre, una condizioni particolare: possono frequentare corsi di formazione previsti per il rischio basso (di durata minima di 4 ore) i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio individuato per l’Azienda, svolgano mansioni che non comportino la loro “presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi” (ad esempio gli impiegati amministrativi).

Va posta attenzione, in particolare, alla lavorazione “anche saltuaria” nei reparti produttivi, in quanto la stessa comporta invece la formazione di riferimento sulla base dell’effettivo rischio dell’azienda (basso, medio o alto).

In breve, se ad esempio gli amministrativi non possono e non devono mai accedere al reparto produzione, vuoi per procedura, vuoi per contratto, vuoi per separazione fisica dei comparti, ecc., e se ciò è dimostrabile, gli stessi potranno seguire il corso previsto per il rischio basso.

Vedi anche interpello 11/2013 Formazione lavoratori

Accordo Stato-Regioni interpello 11-2013


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell ‘azienda”.

Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione – che deve essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.